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C. 20/12/2006- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari; - le aree di competenza specifica; - le caratteristiche della prestazione o del servizio; - i criteri di calcolo dell’onorario, con particolare riferimento al prezzo e ai costi complessivi della prestazione. 3. Tale informativa può essere corredata da: - fotografie: personali e dello studio; - l’indicazione dell’attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente; - l’indicazione della certificazione di qualità dello studio; - l’indicazione della affiliazione a network professionali; - premi e onorificenze e quant’altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata. 4. L’informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a: - in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte; - indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale; - indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato; - indicare le sole specializzazioni aventi valore legale; - indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte; - indicare il soggetto affidatario dell’incarico professionale e, all’uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge l’attività professionale. 5. I mezzi attraverso i quali è resa l’informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – sono da considerarsi tali: - la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe; - le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica; - gli annuari e le rubriche professionali. Art. 36 1. Per pubblicità si intende l’informativa in ordine all’attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a: - evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie; - adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale. 2.2. -i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione; -le telefonate di presentazione e le visite a domicilio; -l’utilizzo di testimonial; Art. 37 1. E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese 2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta – come l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che: -sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità e dell’attività resa; -sia evitata la spendita del nome dei clienti; -sia esclusa qualsiasi comparazione con l’attività di altri professionisti. 3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta – come l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che: -eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali; -eviti di spendere il nome dei clienti; -non offra prestazioni professionali; -eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati. 4. L’organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma. 5. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l’attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti. Art.38 – L'iscritto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali Art.39 -L'iscritto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore. Art. 40 – L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, e, in particolare, quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Art.41 -Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'iscritto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la propria professione di architetto. Art.42 - L'iscritto , quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera CAPITOLO VI CAPITOLO VI Art.43 - L'iscritto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Art.44 -L'appartenenza all'Ordine comporta per l'iscritto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche. Art.45 - L'iscritto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale. Art.46 - L'iscritto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine. Art.47 - L'iscritto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti. Art.48 - L'iscritto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico. Art.49 - L'iscritto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente. Art.50 - L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: -informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione; -dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione; -dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità; -si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria; -non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati. Art.51 - L’iscritto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNAPPC. L'iscritto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNAPPC non è consentita. Art.52 - L’iscritto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali. Art.53 - L’iscritto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso: a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice; a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice; c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita; Art.54 -Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto. CAPITOLO VII CAPITOLO VII Art.55 -La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine. Art.56 -Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato. Art.57 -Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi. Art.58-Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura. Art.59 -Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei. Art.60 - La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo. CAPITOLO VIII CAPITOLO VIII Art.61 -Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione degli iscritti all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione. Art. 62 – Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall'art.42 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del CNAPPC, con un proprio regolamento, le presenti norme. |
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